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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA
FEDE
EPISTULA R. D. CAROLO CURRAN,
VASINGTONIAE DEGENTI, MISSA
(die 25 m. iulii a. 1986) *
Rev.do Prof. Curran,
questa Congregazione desidera accusare ricevuta della Sua lettera del 1o
aprile 1986, alla quale Ella allegava la Sua risposta definitiva alle «
Osservazioni » critiche inviateLe, in merito ad alcune tesi da Lei sostenute
nelle Sue pubblicazioni. Ella dice di « rimanere tuttora convinto dell’esattezza
di queste posizioni... ». Nel contempo, ripropone quello che Lei stesso
definisce « un compromesso », secondo il quale Ella continuerebbe a insegnare
teologia morale, ma non nel campo dell’etica sessuale.
Lo scopo di questa lettera è di comunicarLe che la Congregazione conferma la
sua posizione secondo cui chi, come Lei, dissente dal Magistero, non può essere
né idoneo né eleggibile all’insegnamento della teologia cattolica. Di
conseguenza, essa non accetta la Sua soluzione di compromesso, a motivo
dell’unità organica dell’autentica teologia cattolica, unità che è intimamente
legata, nel suo contenuto e nel suo metodo, alla fedeltà al Magistero della
Chiesa.
Le diverse posizioni di dissenso che questa Congregazione Le ha contestato, e
cioè quelle riguardanti il diritto al dissenso pubblico dal Magistero ordinario,
l’indissolubilità del matrimonio sacramentale consumato, l’aborto, l’eutanasia,
la masturbazione, la contraccezione artificiale, i rapporti prematrimoniali e
gli atti omosessuali, sono state elencate con la dovuta accuratezza nelle «
Osservazioni » sopra menzionate del luglio 1983, e sono già state pubblicate.
Non è quindi il caso di entrare nei dettagli sul fatto che Ella realmente
dissente su tali questioni.
C’è tuttavia un aspetto che deve essere messo in evidenza. La Sua
affermazione di fondo è che le Sue tesi, poiché sono convincenti per Lei e
divergono solo dall’insegnamento « non infallibile » della Chiesa, costituiscono
un dissenso « responsabile » e dovrebbero pertanto essere permesse dalla Chiesa.
A questo riguardo sembrano necessarie le seguenti considerazioni.
In primo luogo va ricordato l’insegnamento del Concilio Vaticano II che, in
modo chiaro, non limita il magistero infallibile solamente alle materie di fede
oppure alle definizioni solenni. « Lumen Gentium », al n. 25, afferma: «
...quando tuttavia essi (i vescovi), anche dispersi per il mondo, ma conservanti
il vincolo della comunione tra di loro e col successore di Pietro, nel loro
insegnamento autentico circa materie di fede e di morale s’accordano su una
dottrina da ritenersi come definitiva, propongono infallibilmente la dottrina di
Cristo ». Per di più, la Chiesa non costruisce la sua vita solo sul suo
magistero infallibile, ma anche sull’insegnamento del suo magistero autentico
ordinario.
Alla luce di queste considerazioni appare chiaro che Ella non ha tenuto
adeguatamente conto, per esempio, che la posizione della Chiesa
sull’indissolubilità del matrimonio sacramentale consumato, che Ella
pretenderebbe fosse mutata, in realtà è stata definita al Concilio di Trento e
perciò appartiene al patrimonio della fede. Alla stessa maniera Ella non dà
sufficiente peso all’insegnamento del Concilio Vaticano II, quando, in piena
continuità con la Tradizione della Chiesa, ha condannato l’aborto,
qualificandolo come « delitto abominevole ». In ogni caso i fedeli non sono
tenuti ad accettare solo il magistero infallibile. Essi sono chiamati a dare il
religioso ossequio dell’intelligenza e della volontà alla dottrina che il
Supremo Pontefice o il collegio dei vescovi, esercitando il magistero autentico,
enunciano in materia di fede o di morale, anche se non intendono proclamarla con
un atto definitivo. Questo Ella ha continuamente rifiutato di fare.
Ci sono inoltre due questioni collegate che, soprattutto negli ultimi mesi,
sono state ampiamente fraintese nel corso dell’esame attuato da questa
Congregazione circa le Sue opere, e che devono essere precisate. Innanzitutto,
Ella ha pubblicamente protestato perché non Le è mai stato detto chi fossero i
Suoi « accusatori ». Ora, la Congregazione ha basato il proprio esame
esclusivamente sulle opere da Lei pubblicate e sulle Sue risposte personali alle
proprie « Osservazioni ». Pertanto di fatto le Sue stesse opere sono state i
Suoi « accusatori » ed esse soltanto.
Ella ha inoltre protestato perché non Le sarebbe mai stata data la
possibilità di consigliarsi. Ora, dal momento che l’esame è stato condotto sulla
base di documentazione scritta, Ella ha avuto ogni possibilità di ricorrere a
qualsiasi tipo di consulenza da Lei desiderata. È altrettanto chiaro che Lei lo
ha fatto. Nella Sua lettera del 24 agosto 1984, in risposta alle « Osservazioni
» della Congregazione, Ella stessa affermava che le Sue posizioni le aveva prese
« dopo un gran numero... di consultazioni... »; inoltre, nella lettera della
Congregazione del 17 settembre 1985, di fatto La si invitava a continuare a
servirsi di quegli stessi mezzi, al fine di arrivare a una risoluzione
accettabile delle divergenze tra le Sue posizioni e la dottrina della Chiesa.
Infine, dietro Sua richiesta, quando venne all’incontro dell’8 marzo 1986, Ella
era accompagnata da un teologo di Sua fiducia, che Lei stesso aveva scelto.
In conclusione, questa Congregazione richiama l’attenzione sul fatto che Ella
ha preso le Sue posizioni di dissenso nella Sua qualità di Professore di
teologia nella facoltà ecclesiastica di una Università Pontificia. Nella lettera
indirizzataLe in data 17 settembre 1985, si notava che « ...le autorità della
Chiesa non possono permettere che continui la situazione attuale, nella quale si
protrae la contraddizione intrinseca per cui uno che ha il compito di insegnare
nel nome della Chiesa, di fatto nega la sua dottrina ». Pertanto questa
Congregazione, in seguito al Suo reiterato rifiuto di accettare ciò che la
Chiesa insegna e in forza del proprio mandato di promuovere e salvaguardare la
dottrina della Chiesa in materia di fede e di morale in tutto il mondo
cattolico, d’intesa con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, non vede
altra alternativa se non quella di notificare all’Ecc.mo Cancelliere che Ella
non può più essere considerato né idoneo né eleggibile ad esercitare la funzione
di professore di teologia cattolica.
Questa decisione è stata presentata al Santo Padre in un’Udienza concessa al
sottoscritto Card. Prefetto il 10 luglio del corrente anno e da Lui approvata
quanto al contenuto e quanto alla procedura seguita.
Questo Dicastero desidera inoltre informarLa che tale decisione sarà resa
pubblica non appena Ella ne avrà avuto comunicazione.
Vorrei infine esprimere la sincera speranza che questa spiacevole ma
necessaria conclusione dell’esame della Congregazione possa indurLa a rivedere
le Sue posizioni di dissenso e ad accettare l’insegnamento della Chiesa
Cattolica nella sua integralità,
dev.mo in Cristo
+ Ioseph Card. Ratzinger,
Praefectus
* AAS 79 (1987), 116-118.
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