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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Istruzione
sullo scioglimento del matrimonio in favore della fede
Com'è noto, questa Congregazione ha trattato e studiato a lungo la questione
dello scioglimento del matrimonio a favore della fede.
Ora finalmente, dopo diligente esame del problema, il Papa Paolo VI si è degnato
di approvare queste nuove norme, con le quali si enunciano le condizioni per la
concessione dello scioglimento del matrimonio a favore della fede sia che la
parte richiedente venga battezzata o si converta oppure no.
I. Affinché lo scioglimento sia concesso validamente si richiedono tre
condizioni assolutamente necessarie:
a) che uno dei coniugi non abbia ricevuto il battesimo in tutto il tempo della sua
vita coniugale;
b) che non ci sia stato uso del matrimonio dopo l'eventuale battesimo ricevuto
dalla parte che non era battezzata;
c) che la persona non battezzata o battezzata fuori della Chiesa cattolica lasci
alla parte cattolica la libertà e la facoltà di professare la propria religione
come pure di battezzare ed educare cattolicamente i figli: tale condizione dev'essere
garantita, a titolo precauzionale.
II. Inoltre si richiede:
§ 1. Che non sia data nessuna possibilità di ristabilire la vita coniugale,
permanendo un dissenso radicale e insanabile.
§ 2. Che dalla concessione dell'indulto non derivi pericolo di scandalo pubblico
o di grave meraviglia.
§ 3. Che la parte richiedente non sia stata causa colpevole del naufragio del
matrimonio legittimo, e la parte cattolica, con la quale si deve contrarre o si
deve convalidare le nuove nozze, non abbia provocato essa stessa per propria
colpa la separazione dei coniugi.
§ 4. Che l'altra parte del precedente matrimonio venga interpellata, se è
possibile, e ragionevolmente non si opponga.
§ 5. Che la parte richiedente lo scioglimento provveda scrupolosamente
all'educazione della prole eventualmente avuta dalle precedenti nozze.
§ 6. Che si provveda equamente, secondo le leggi della giustizia, al coniuge
lasciato e alla prole eventualmente avuta.
§ 7. Che la parte cattolica, con la quale si dovesse contrarre il nuovo
matrimonio, viva secondo le promesse battesimali e si prenda cura della nuova
famiglia.
§ 8. Che, quando si tratta di un catecumeno, col quale si deve contrarre il
matrimonio, si abbia la certezza morale dell'imminente ricevimento del
battesimo, se non si può aspettare il battesimo stesso (la qual cosa è
consigliabile).
III. Lo scioglimento viene concesso più facilmente quando per altra motivazione
sussistono fondati dubbi circa la validità del matrimonio stesso.
IV. Può essere sciolto anche il matrimonio tra una parte cattolica e una parte
non battezzata contratto con dispensa dall'impedimento di disparità di culto,
purché si verifichino le condizioni stabilite ai nn. II e III, e consti che la
parte cattolica, a causa delle particolari circostanze della regione,
soprattutto per l'esiguo numero di cattolici nella regione, non poté evitare il
matrimonio e non poté comportarsi in esso secondo la religione cattolica.
Inoltre è necessario che questa Sacra Congregazione venga informata circa la
risonanza del matrimonio celebrato.
V. Lo scioglimento del matrimonio legittimo, contratto con dispensa
dall'impedimento di disparità di culto, non viene concesso alla parte cattolica
che né faccia richiesta per passare a nuove nozze con un non battezzato che non
si converte.
VI. Non viene concesso lo scioglimento del matrimonio legittimo che sia stato
contratto o convalidato dopo aver ottenuto lo scioglimento da precedente
matrimonio legittimo.
Affinché queste condizioni vengano applicate in modo giusto, sono state redatte
«nuove norme procedurali», secondo le quali devono essere istruiti tutti
i processi futuri. Alleghiamo tali norme alla presente istruzione.
Con l'entrata in vigore di queste nuove norme, le norme precedenti, che erano
state emanate per istruire tali processi, vengono completamente abrogate.
Roma, 6 dicembre 1973.
+ Franjo Card. Šeper
Prefetto
+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Segretario
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