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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Norme di procedura
per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede
Art. 1
Il processo, da svolgere per la concessione dell'indulto di scioglimento del
matrimonio legittimo, viene istruito dall'Ordinario del luogo competente a
norma della Lettera Apost. Causas matrimoniales IV, § 1, personalmente o
tramite altro ecclesiastico da lui delegato. Dell'avvenuta delega o commissione
deve constare negli atti da trasmettere alla Santa Sede.
Art. 2
I fatti addotti devono essere non semplicemente asseriti ma anche provati,
secondo quanto prescritto dal diritto canonico, sia con documenti sia con
deposizioni di testimoni degni di fede.
Art. 3
I documenti presentati, sia originali sia in copia autentica, devono essere
riveduti dall'Ordinario stesso o dal Giudice delegato.
Art. 4
§ 1. Nel preparare le domande, che devono essere proposte alle parti e ai
testimoni, si deve far ricorso alla collaborazione del Difensore del Vincolo o
di altra persona delegata nei singoli casi ad espletare tale mansione; e di tale
delega si deve far menzione negli atti.
§ 2. I testimoni, prima di essere interrogati, devono giurare che diranno la
verità.
§ 3. L'Ordinario o il suo Delegato proponga le domande già preparate, e ne
aggiunga altre, che egli giudicasse opportuno per conoscere meglio le cose, o
che fossero suggerite dalle risposte stesse già date.
Quando le parti o i testimoni depongono circa fatti di altri, il Giudice chieda
anche come e da chi ne hanno avuto conoscenza.
§ 4. Il giudice deve diligentemente far sì che le domande e le risposte date
vengano messe per iscritto con cura dal Notaio e siano firmate dal testimone.
Art. 5
§ 1. Se un testimone acattolico si rifiuta di presentarsi a deporre, si potrà
accettare un documento che contenga la deposizione su questo argomento, fatta
dal teste alla presenza di un pubblico notaio o di una persona degna di fede;
questo fatto va annoverato espressamente negli atti.
§ 2. Il Giudice ordinario o delegato, per decidere se a questo documento debba
essere data credibilità, chiami dei testimoni giurati, soprattutto cattolici,
che abbiano conosciuto bene il testimone acattolico, e che siano disposti e in
grado di testimoniare della sua veracità.
§ 3. Anche il Giudice stesso esprima il proprio parere circa la credibilità da
dare a questo documento.
Art. 6
§ 1. L'assenza del battesimo in uno dei coniugi va dimostrata in modo tale da
togliere ogni dubbio prudenziale.
§ 2. Il coniuge stesso che dice di non essere battezzato, sia interrogato sotto
giuramento, se è possibile.
§ 3. Inoltre si ascoltino i testimoni e soprattutto i genitori e consanguinei
del coniuge, e altri, specialmente coloro che nel periodo dell'infanzia hanno
vissuto insieme a lui ed hanno conosciuto tutto lo svolgersi della sua vita.
§ 4. I testimoni devono essere interrogati non solo dell'assenza stessa del
battesimo, ma anche delle circostanze, dalle quali appaia credibile e probabile
che il battesimo non fu conferito.
§ 5. Si deve provvedere anche a controllare i registri dei battezzati nei luoghi
in cui la parte che si dice non battezzata ha trascorso gli anni dell'infanzia;
soprattutto nelle chiese che essa ha frequentato per l'istruzione religiosa o
nella chiesa in cui ha celebrato il matrimonio.
Art. 7
§ 1. Se nel periodo in cui viene chiesto l'indulto dello scioglimento, il
coniuge che non era battezzato, fosse già stato ammesso al battesimo, si deve
istruire almeno un processo sommario, con l'intervento del Difensore del
Vincolo, circa il non uso del matrimonio dopo il battesimo così ricevuto.
§ 2. Al coniuge stesso si chieda sotto giuramento se dopo la separazione dal
coniuge abbia avuto delle relazioni con lui e di che tipo, e soprattutto se dopo
il battesimo abbia avuto rapporti matrimoniali con la comparte.
§ 3. Ma anche l'altra parte dovrà essere interrogata sotto giuramento, se è
possibile, circa la non consumazione del matrimonio.
§ 4. Inoltre i testimoni vanno scelti soprattutto tra i consanguinei e gli
amici e devono essere ascoltati, parimenti sotto giuramento, non solo circa quei
fatti che sono avvenuti dopo la separazione delle parti e soprattutto dopo il
battesimo, ma anche circa la probità e la veracità dei coniugi, ossia circa la
credibilità che meritano le loro deposizioni.
Art. 8
Il richiedente, se si è convertito ed è stato battezzato, sia interrogato circa
il tempo e le disposizioni d'animo, con cui fu indotto a ricevere il battesimo o
alla conversione.
Art. 9
§ 1. In questo caso, il Giudice interroghi il parroco e gli altri sacerdoti che
lo aiutarono nel trasmettere la dottrina della fede e nel preparare la
conversione, circa le motivazioni, dalle quali il richiedente fu indotto a
ricevere il battesimo.
§ 2. L'Ordinario non invii mai le domande alla S. Congregazione per la Dottrina
della Fede prima che sia stato fugato qualsiasi ragionevole sospetto circa la
sincerità della conversione.
Art. 10
§ 1. Il Giudice ordinario o Delegato interroghi il richiedente e i testimoni
circa la causa della separazione o del divorzio e naturalmente se essa fu posta
dal richiedente oppure no.
§ 2. Il giudice alleghi agli atti l'esemplare autentico di divorzio.
Art. 11
Il Giudice o l'Ordinario precisi se dal matrimonio o dal concubinato il
richiedente ha avuto dei figli e in che modo ha provveduto o intende provvedere
all'educazione religiosa dei medesimi.
Art. 12
Il Giudice o l'Ordinario riferisca parimenti in che modo il richiedente ha
provveduto o ha intenzione di provvedere equamente, secondo le leggi della
giustizia, al coniuge lasciato e alla prole eventualmente avuta.
Art. 13
L'Ordinario o il Giudice delegato raccolga informazioni circa il coniuge
acattolico, dalle quali sia possibile dedurre se si può sperare una
restaurazione della vita coniugale; e non tralasci di riferire se la parte
acattolica dopo il divorzio ha tentato di contrarre nuove nozze.
Art. 14
L'Ordinario riferisca esplicitamente se, dall'indulto eventualmente da
concedere, si debba temere qualche pericolo di scandalo, di meraviglia o di
interpretazione calunniosa, sia tra i cattolici sia tra gli acattolici, quasi
che la Chiesa favorisse, con la sua prassi il ricorso ai divorzi; siano esposte
anche le circostanze che potrebbero rendere probabile o escludere il pericolo in
quel determinato caso.
Art. 15
L'Ordinario esponga nei singoli casi le motivazioni che potrebbero consigliare
la concessione dell’indulto, aggiungendo sempre contemporaneamente la
precisazione se il richiedente abbia già tentato in qualunque modo di contrarre
un nuovo matrimonio o viva in concubinato. L'Ordinario inoltre dia relazione
dettagliata circa l'adempimento delle condizioni per la concessione dell'indulto
e se sono state date le garanzie di cui al n. I, c)1; di queste invii
un documento autentico.
Art. 16
L'Ordinario trasmetta alla S. Congregazione per la Dottrina della Fede le
domande, tutti gli atti e le informazioni, in tre esemplari; di tutto ciò egli
è tenuto a rispondere.
1«Ut persona non baptizata vel baptizata extra Ecclesiam
catholicam libertatem facultatemque parti catholicae relinquat profitendi
propriam religionem atque catholice baptizandi educandique filios: quae condicio,
cautionis forma, in tuto ponenda est».
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